- COME APRIRE UN'ATTIVITA'
- Adempimenti sanitari
- Agricoltura
- Ambiente
- Ascensori - montacarichi - piattaforme elevatrici
- Assolvimento imposta di bollo telematico - procura speciale
- Attività artigianali - industriali - servizi
- Attività di acconciatore - estetista - tatuaggio e piercing
- Attività di deposito/ magazzino
- Attività di Panificazione / preparazione e produzione alimenti
- Commercio
- COMMERCIO IN SEDE FISSA - ESERCIZIO DI VICINATO
- COMMERCIO IN SEDE FISSA - GRANDI STRUTTURE
- COMMERCIO IN SEDE FISSA - MEDIA STRUTTURA
- commercio all'Ingrosso
- OUTLET
- Vendite straordinarie, promozionali e sottocosto
- Comunicazione Unica
- Farmacie - Parafarmacie
- Impianti di telecomunicazione
- Impianti distribuzione carburanti
- MERCATINO DEGLI OPERATORI NON PROFESSIONALI(EX HOBBISTI)
- Palestre - Impianti motori . piscine ad uso natatorio
- Polizia Amministrativa
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- Rimessa di autoveicoli o vetture
- Servizi educativi alla prima infanzia
- Sostanze pericolose
- Strutture residenziali e semiresidenziali
- Strutture ricettive -Turismo
- Strutture sanitarie - Studi medici
- Strutture veterinarie
- Normativa
OUTLET
Outlet (art. 13 lettera "h" L.R. 62/2018):
- gli esercizi adiacenti ai locali di produzione nei quali imprese industriali o artigiane vendono direttamente in maniera esclusiva beni di produzione propria, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 9, comma 2, lettere f) e g) della L.R. 62/2018
- gli esercizi nei quali produttori titolari del marchio, o imprese commerciali, vendono al dettaglio merci non alimentari che siano state prodotte almeno 365 giorni prima dell’inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione, prodotti di fine serie o fallati, in eccedenza di magazzino o campionari, fatto salvo quanto previsto all’articolo 24, comma 2 della L.R. 62/2018.
Alla vendita in outlet, in relazione alla relativa struttura commerciale, si applicano le disposizioni del Codice regionale del Commercio e del relativo regolamento di attuazione previste, rispettivamente, per gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e i centri commerciali.
La denominazione di outlet può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi che svolgono la vendita in outlet e nella relativa pubblicità.
Qualora un centro commerciale utilizzi la denominazione di outlet, tutti gli esercizi in esso inseriti sono tenuti al rispetto dei vincoli di cui all'art. 24 L.R. 62/2018.
Vincoli commerciali per gli outlet (art. 24 L.R. 62/2018)
1. In tutti gli outlet è vietata la vendita di merci diverse da quelle ivi indicate, salvo quanto disposto al comma 2.
2. Gli esercizi di cui all’art. 13, comma 1, lettera "h", numero 2 (vedi sopra), se realizzati in forma di centro commerciale, possono contenere anche esercizi appartenenti al settore merceologico alimentare, a condizione che:
a) la superficie di vendita complessiva degli esercizi appartenenti al settore merceologico alimentare non superi le dimensioni di un esercizio di vicinato;
b) gli esercizi di cui alla lettera a) siano destinati prevalentemente alla vendita e alla promozione di produzioni agroalimentari locali e di eccellenza.