Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 32 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625, ai sensi dell'articolo 12, comma 3,lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117"

09-02-2022

 In applicazione di quanto previsto all'art. 21 del decreto di cui all'oggetto, dal 1 gennaio 2022 saranno applicate, per quanto di competenza delle Regioni e delle Aziende sanitarie locali, Ie disposizioni e Ie tariffe del Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 32.

In particolare nella Sezione 8 dell’Allegato 2 della norma sono stabilite le tariffe che gli Operatori sono tenuti a versare alle Aziende UUSSLL per i procedimenti inerenti:

1) i riconoscimenti condizionati e definitivi degli stabilimenti di alimenti

 2) i riconoscimenti degli stabilimenti di mangimi

3) i riconoscimenti di sottoprodotti di origine animale

 4) i riconoscimenti condizionati e definitivi degli stabilimenti di cui agli articoli da 94 a 100 e da 176 a 184 del Regolamento UE 2016/429

5) gli aggiornamenti dell'atto di riconoscimento compreso il cambio di ragione sociale

 6) le Autorizzazioni diverse dai riconoscimenti previste dalle normative in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari

 7) le registrazioni e i relativi aggiornamenti degli stabilimenti dei settori alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, sanità animale, comprese quelle effettuate con S.C.I.A. su canale telematico.

La tariffa forfettaria per le nuove registrazioni e gli aggiornamenti della registrazione è fissata in € 20,00 -

Si informa che l'articolo 1, comma 6 del Decreto ESONERA:

- gli enti del terzo settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 201,7, n. 117

- le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al   decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Le tariffe per gli aggiornamenti della registrazione e del riconoscimento NON SONO dovute nei seguenti casi:

a) sospensione o revoca del riconoscimento

 b) sospensione o cessazione dell'attività di un operatore o stabilimento registrato

 c) variazione della toponomastica

d) variazione di rappresentante legale di società di capitali

I nuovi importi vanno a sostituire, le seguenti voci del tariffario regionale della prevenzione collettiva che cesseranno pertanto di essere valide dal 1 gennaio 2022:

 - Z34 - Registrazione /notifiche imprese del settore alimentare dei  sottoprodotti e dei mangimi, comprese scia (nuove attività subingressi e variazione tipologia produttiva)

 - Z34 bis - Notifica per manifestazioni temporanee collettive a scopo espositivo o commerciale, mostre fiere ecc...

 SA6.- Parere per il rilascio dei riconoscimenti ai sensi Regolamento (CE) 852/2004 e 853/2004, per modifiche strutturali e/ o impiantistiche di stabilimenti di alimenti di origine animale e non animale (compresi i prodotti destinati ad una alimentazione particolare, additivi, enzimi, aromi, integratori ecc..) di sottoprodotti di origine animale e di stabilimenti operanti nel settore alimentazione animale

- SA7 - Parere per aggiornamento dell'atto di autorizzazione o riconoscimento per variazione di tipologie produttive di stabilimenti di alimenti di origine animale e non animale (compresi i prodotti destinati ad una alimentazione particolare, additivi, enzimi, aromi, integratori ecc..) e sottoprodotti di origine animale già. autorizzati/riconosciuti

- SA8 - Parere per cambio della ragione sociale di stabilimenti ed intermediari riconosciuti/registrati operanti nel settore dell'alimentazione degli animali

- T1 - Riconoscimento rilasciato a stabilimenti ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004

- T2 - Cambio di ragione sociale di stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 852/ 2004

I DIRITTI RELATIVI ALLE NOTIFICHE SANITARIE (ART. 6 REGOLAMENTO CE N. 852/2004) DOVRANNO ESSERE VERSATI CON LE SEGUENTI MODALITA': 1) TRAMITE BONIFICO BANCARIO intestato alla: AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST PISA Banca: BANCO POPOLARE Soc. Coop. Coordinate Bancarie Internazionali (IBAN) IT86-M-05034-14011- 000000010001 2) Oppure Bollettino di conto corrente postale sul C/C n° 12737565 intestato a: AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST ex Az.5 di PISA – Servizio Tesoreria CAUSALE NOTIFICHE SCIA Servizio 408 – Prestaz. L01 - distretto 200 Pontedera

Allegato sez. 8 allegato 2 (414,91 KB)
Allegato tariffe DLgs 32 (57,16 KB)