Strutture ricettive: sospensione attività nel periodo di emergenza sanitaria
07-07-2020
Strutture ricettive: sospensione attività nel periodo di emergenza sanitaria
L'art. 30 della Legge Regionale 6 luglio 2020, n. 51 “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019” ha modificato la L.R. 86/2016 “Testo unico del sistema turistico regionale”, introducendo per tutte le strutture ricettive un termine massimo di sospensione pari a 12 (dodici) mesi consecutivi, in analogia con gli esercizi commerciali.
Ne consegue che – a partire dall’entrata in vigore della legge – ciascun gestore di qualsivoglia struttura ricettiva potrà attivare la procedura della sospensione dell’attività, con rituale comunicazione al SUEAP, fruendo della possibilità di sospendere fino a dodici mesi consecutivi.
Si ricorda che dall’inizio dell’emergenza sanitaria alle strutture ricettive alberghiere non è stata imposta la chiusura: esse hanno potuto proseguire la propria attività, ma esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi secondo le previsioni normative al momento vigenti.
Per tutte le strutture ricettive non alberghiere, i DPCM che si sono succeduti dal 9 marzo in poi ne hanno imposto la chiusura, che ha avuto termine il 18 maggio, come da DPCM 17 maggio 2020 e da Ordinanza PGR n.57 di pari data. Dal 18 maggio, pertanto, tutte le strutture ricettive non alberghiere sono state autorizzate a riaprire, senza dover comunicare la riapertura ad alcuna autorità/ufficio della Pubblica Amministrazione.
Per la fase antecedente l’entrata in vigore della modifica normativa - e quindi per le strutture alberghiere che hanno ritenuto di chiudere dal 10 marzo in poi o per quelle non alberghiere che hanno ritenuto di non riaprire dal 18 maggio - ferma restando la comunicazione della sospensione al SUEAP, il termine di sospensione è da intendersi valido in ogni caso fino al 31 luglio 2020, ovvero il termine dello “stato di emergenza”.
Legge Regionale n.51/2020 (215,02 KB) |