SOSPENSIONE TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

24-03-2020

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi  ed  effetti degli atti amministrativi in scadenza

Tutti  i   certificati,   attestati,   permessi,   concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque  denominati,  in  scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la  loro  validità fino al 15 giugno 2020. Art. 103 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Pertanto è prorogato fino al 15 giugno  il periodo di attivazione di una SCIA presentata per l'avvio di un'attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande, previsto in 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della stessa.

Inoltre, ai fini del computo dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Ugualmente, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.

Per esempio , la conclusione di un procedimento relativo a un'attività di commercio fisso o itinerante, che è stato avviato su domanda dell'imprenditore dopo il 23 febbraio 2020 o che a tale data non si era concluso "slitterà" oltre il 15 aprile 2020 di tanti giorni quanti sono quelli compresi tra la data del suo avvio e il 15 aprile stesso.

Art. 103 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020