ATTIVITA DI COMPRO ORO
01-10-2018
ATTIVITA’ DI “COMPRO ORO”
Dal 5 luglio 2017 è entrato in vigore il Dlgs 25 maggio 2017 n.92 che impone una serie di adempimenti specifici a tutte quelle attività ivi definite di “compro oro” (ossia a tutti coloro che effettuano l’attività commerciale in via esclusiva o secondaria, al dettaglio e/o all’ingrosso, e/o la permuta di oggetti preziosi usati).
Tra i vari adempimenti cui sono soggetti gli operatori in questione vi è quello, recentemente regolamentato anche a livello tecnico, di iscriversi obbligatoriamente al registro informatizzato tenuto dall’O.A.M. (Organismo degli Agenti e dei Mediatori).
All’indirizzo https://www.organismo-am.it/home-compro-oro si trovano anche le circolari ed i provvedimenti emanati da tale organismo.
In particolare si segnala che dal prossimo 3 settembre 2018 sono aperte le iscrizioni a tale registro e, per le attività che già esercitano, ci sono 30 (trenta) giorni di tempo utili, decorsi i quali l’attività di compro oro dovrà essere sospesa. Si rammenta che l’esercizio di tali attività senza iscrizione all’albo è sanzionato severamente e penalmente. Per potersi iscrivere è necessario produrre all’OAM una serie di documenti tra cui, un’apposita attestazione rilasciata dalla Questura territorialmente che comprovi il possesso e la perdurante validità della licenza ex art.127 TULPS.
Il Dipartimento della P. S. a partire dal 29.11.2017, ha diramato alcune circolari sull’argomento che possono essere consultate nella pagina web ufficiale https://www.poliziadistato.it/articolo/208 (nell’area dedicata a Licenzeoggetti preziosi recentemente aggiornata).