ATTIVITA DI COMPRO ORO

01-10-2018

ATTIVITA’ DI “COMPRO ORO”

 

 Dal 5 luglio 2017 è entrato in vigore il Dlgs 25 maggio 2017 n.92  che impone una serie di adempimenti specifici a tutte quelle attività ivi definite di “compro oro” (ossia a tutti coloro che effettuano l’attività commerciale in via esclusiva o secondaria, al dettaglio e/o all’ingrosso, e/o la permuta di oggetti preziosi usati).

Tra i vari adempimenti cui sono soggetti gli operatori in questione vi è quello, recentemente regolamentato anche a livello tecnico, di iscriversi obbligatoriamente al registro informatizzato tenuto dall’O.A.M. (Organismo degli Agenti e dei Mediatori).

All’indirizzo https://www.organismo-am.it/home-compro-oro   si trovano anche le circolari ed i provvedimenti emanati da tale organismo. 

In particolare si segnala che dal prossimo 3 settembre 2018 sono aperte le iscrizioni a tale registro e, per le attività che già esercitano, ci sono 30 (trenta) giorni di tempo utili, decorsi i quali l’attività di compro oro dovrà essere sospesa. Si rammenta che l’esercizio di tali attività senza iscrizione all’albo è sanzionato severamente e penalmente. Per potersi iscrivere è necessario produrre all’OAM una serie di documenti tra cui,   un’apposita  attestazione rilasciata dalla Questura territorialmente che comprovi il possesso e la perdurante validità della licenza ex art.127 TULPS.

Il Dipartimento della P. S.  a  partire dal 29.11.2017, ha diramato alcune circolari sull’argomento che possono essere consultate nella pagina web ufficiale https://www.poliziadistato.it/articolo/208 (nell’area dedicata a Licenzeoggetti preziosi recentemente aggiornata).