Anagrafe degli Impianti di Distribuzione carburanti

01-08-2018

Entro il 24 agosto 2018 i titolari degli impianti di distribuzione carburanti stradali devono iscriversi, esclusivamente in modalità telematica tramite l'apposita piattaforma, all’anagrafe degli impianti di benzina, gasolio, GPL e metano, secondo quanto previsto dalla Legge 124/2017.  L’iscrizione e la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono requisiti fondamentali per la validità del titolo autorizzativo o concessorio

Il Ministero dello Sviluppo economico (MISE) rende noto che, tramite piattaforma informatica, i titolari degli impianti di distribuzione carburanti stradali e autostradali devono eseguire l’iscrizione all’anagrafe degli impianti carburante e relativi ulteriori adempimenti secondo quanto previsto dalla Legge 124/2017 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), che all’articolo 1, commi da 98 a 119, contiene norme in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti volte ad incrementare la concorrenzialità del mercato di carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni.

Nello specifico il comma 100 prevede l’introduzione di un’anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale ed autostradale cui i titolari dell’autorizzazione/concessione degli impianti di distribuzione carburanti hanno l’obbligo di iscriversi, entro il 24 agosto 2018 (termine prorogato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 1132).


Il titolare dell’autorizzazione/concessione, accedendo alla piattaforma informatica mediante CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), dovrà effettuare l’iscrizione all’anagrafe e contestualmente potrà rendere la dichiarazione prevista all’art. 1, comma 102 della Legge n. 124/2017.

L’adempimento può essere effettuato anche tramite procuratore, allegando copia dell’atto notarile.

La pratica firmata digitalmente ed i relativi allegati saranno automaticamente inoltrati al MISE e resi successivamente interoperabili a Regione/Provincia autonoma, Comune, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e OCSIT per gli aspetti di competenza.
Al termine della procedura, viene inviato al dichiarante, tramite P.E.C., il numero di protocollo assegnato dal MiSE a ciascuna pratica inviata, che avrà valore di assolvimento dell’adempimento di legge.

Contestualmente all’iscrizione nell’anagrafe i titolari degli impianti di distribuzione di carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, indirizzata al MISE, alla regione competente, all’amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all’ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attestante che l’impianto ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e meglio precisate ai commi 112 e 113, art. 1 della Legge concorrenza, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità si impegnano al loro adeguamento, da completare entro 18 mesi dall’entrata in vigore della Legge n. 124/2017 (termine modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 1132).