Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 32 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017 /625, ai sensi dell'articolo 12, comma 3,lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117"
09-02-2022
In applicazione di quanto previsto all'art. 21 del decreto di cui all'oggetto, dal 1 gennaio 2022 saranno applicate, per quanto di competenza delle Regioni e delle Aziende sanitarie locali, Ie disposizioni e Ie tariffe del Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 32.
In particolare nella Sezione 8 dell’Allegato 2 della norma sono stabilite le tariffe che gli Operatori sono tenuti a versare alle Aziende UUSSLL per i procedimenti inerenti:
1) i riconoscimenti condizionati e definitivi degli stabilimenti di alimenti
2) i riconoscimenti degli stabilimenti di mangimi
3) i riconoscimenti di sottoprodotti di origine animale
4) i riconoscimenti condizionati e definitivi degli stabilimenti di cui agli articoli da 94 a 100 e da 176 a 184 del Regolamento UE 2016/429
5) gli aggiornamenti dell'atto di riconoscimento compreso il cambio di ragione sociale
6) le Autorizzazioni diverse dai riconoscimenti previste dalle normative in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari
7) le registrazioni e i relativi aggiornamenti degli stabilimenti dei settori alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, sanità animale, comprese quelle effettuate con S.C.I.A. su canale telematico.
La tariffa forfettaria per le nuove registrazioni e gli aggiornamenti della registrazione è fissata in € 20,00 -
Si informa che l'articolo 1, comma 6 del Decreto ESONERA:
- gli enti del terzo settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 201,7, n. 117
- le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Le tariffe per gli aggiornamenti della registrazione e del riconoscimento NON SONO dovute nei seguenti casi:
a) sospensione o revoca del riconoscimento
b) sospensione o cessazione dell'attività di un operatore o stabilimento registrato
c) variazione della toponomastica
d) variazione di rappresentante legale di società di capitali
I nuovi importi vanno a sostituire, le seguenti voci del tariffario regionale della prevenzione collettiva che cesseranno pertanto di essere valide dal 1 gennaio 2022:
- Z34 - Registrazione /notifiche imprese del settore alimentare dei sottoprodotti e dei mangimi, comprese scia (nuove attività subingressi e variazione tipologia produttiva)
- Z34 bis - Notifica per manifestazioni temporanee collettive a scopo espositivo o commerciale, mostre fiere ecc...
SA6.- Parere per il rilascio dei riconoscimenti ai sensi Regolamento (CE) 852/2004 e 853/2004, per modifiche strutturali e/ o impiantistiche di stabilimenti di alimenti di origine animale e non animale (compresi i prodotti destinati ad una alimentazione particolare, additivi, enzimi, aromi, integratori ecc..) di sottoprodotti di origine animale e di stabilimenti operanti nel settore alimentazione animale
- SA7 - Parere per aggiornamento dell'atto di autorizzazione o riconoscimento per variazione di tipologie produttive di stabilimenti di alimenti di origine animale e non animale (compresi i prodotti destinati ad una alimentazione particolare, additivi, enzimi, aromi, integratori ecc..) e sottoprodotti di origine animale già. autorizzati/riconosciuti
- SA8 - Parere per cambio della ragione sociale di stabilimenti ed intermediari riconosciuti/registrati operanti nel settore dell'alimentazione degli animali
- T1 - Riconoscimento rilasciato a stabilimenti ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004
- T2 - Cambio di ragione sociale di stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 852/ 2004
I DIRITTI RELATIVI ALLE NOTIFICHE SANITARIE (ART. 6 REGOLAMENTO CE N. 852/2004) DOVRANNO ESSERE VERSATI CON LE SEGUENTI MODALITA': 1) TRAMITE BONIFICO BANCARIO intestato alla: AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST PISA Banca: BANCO POPOLARE Soc. Coop. Coordinate Bancarie Internazionali (IBAN) IT86-M-05034-14011- 000000010001 2) Oppure Bollettino di conto corrente postale sul C/C n° 12737565 intestato a: AZIENDA USL TOSCANA NORDOVEST ex Az.5 di PISA – Servizio Tesoreria CAUSALE NOTIFICHE SCIA Servizio 408 – Prestaz. L01 - distretto 200 Pontedera
sez. 8 allegato 2 (414,91 KB) |
tariffe DLgs 32 (57,16 KB) |