Covid-19, obbligo vaccinale dai 50 anni di età
08-01-2022
In Gazzetta ufficiale il decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore". Il provvedimento mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione.
Obbligo vaccinale
In vigore dall'8 gennaio 2022 l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni e più.
Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso anche al personale universitario così equiparato a quello scolastico.
Green pass rafforzato, esteso obbligo a lavoratori dai 50 anni
Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022.
Green pass base, estensione obbligo
È esteso l’obbligo di Green pass base (tampone/guarigione/vaccinazione) a coloro che accedono ai servizi alla persona (dal 20 gennaio) e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (dal 1 febbraio) fatte salve eccezioni che saranno individuate con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.
Scuola, regole per la gestione dei casi positivi
Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.
- Scuola dell’infanzia
Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.
- Scuola primaria
Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività, test che sarà ripetuto dopo cinque giorni.
In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.
- Scuola secondaria di primo e secondo grado, sistema di istruzione e formazione professionale
Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.
Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.
Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.
Consulta
- Decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1
- Ordinanza 9 gennaio 2022 - Trasporto scolastico e spostamenti isole minori
Vedi anche
- Comunicato stampa Presidenza del Consiglio dei ministri
- Piano vaccini nel sito del ministero della Salute
- Green pass sito della Certificazione verde Covid-19
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