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NUOVO DECRETO COVID in vigore dal 31 dicembre
31-12-2021
Nuovo decreto Covid:
Dal 10 gennaio Green Pass rafforzato anche per alberghi, ristoranti all'aperto e mezzi di trasporto pubblico locale o regionale (Decreto-legge n. 229/2021)
Queste le novità principali del Decreto-legge 30 Dicembre 2021, n. 229, recante "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre con il quale il Governo cerca di dare una ulteriore spinta al contenimento del coronavirus SARS-CoV-2.
Super Green Pass
Il cosiddetto Green Pass rafforzato viene esteso, a partire dal 10 gennaio e fino al termine dello stato di emergenza, alle seguenti attività:
- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all’aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre anche l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto (compreso il trasporto pubblico locale o regionale) vengono sottoposti al regime del Super Green Pass: dunque soltanto i vaccinati potranno usufruirne.
Capienze
Il decreto-legge prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso: la misura riguarda ovviamente anche stadi e campi sportivi.
Quarantena
Nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione (nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo), a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 non si applica più la quarantena precauzionale: per loro è però obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso ed effettuare (solo qualora sintomatici) un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno dopo l’ultima esposizione al caso.
Il decreto-legge prevede inoltre "che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza".
Per chi ha fatto la seconda dose da oltre 120 giorni ed è in attesa della terza dose è prevista una quarantena ridotta a 5 giorni.
Niente cambia infine per chi non è vaccinato.
Mascherine
Il Governo si è attivato per ottenere un prezzo calmierato per le mascherine di tipo FPP2, più sicure rispetto alle chirurgiche:
nuove regole per la quarantena (303,93 KB) |
misure contro omicron (264,74 KB) |