Zona BIANCA: Riepilogo regole da seguire
22-08-2021
Spostamenti
Non ci sono limiti agli spostamenti all'interno della zona bianca e tra zona bianca e gialla.
Certificazioni verdi (Green Pass)
Il green pass o certificazione verde è un documento gratuito, in formato digitale e stampabile, che faciliterà nel nostro Paese la partecipazione alle attività consentite dal codice colore della zona (ad esempio eventi pubblici come fiere, concerti nelle zone gialle) e lo spostamento in entrata e in uscita da territori eventualmente classificati in "zona rossa" o "zona arancione".
Il documento attesta una delle seguenti condizioni: la vaccinazione contro il Covid-19, l’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle ultime 48 ore o la guarigione dall’infezione. A tutela dei dati personali, il QR Code della certificazione andrà mostrato soltanto al personale preposto per legge ai controlli.
La Certificazione verde COVID-19 si potrà visualizzare, scaricare e stampare su diversi canali digitali:
- sul sito dedicato www.dgc.gov.it
- sul sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale
- sull'App Immuni
- presto sull'App IO
Più info sul sito del Ministero della Salute
DPCM 17 giugno 2021 - Gazzetta Ufficiale
Aggiornamenti sull'uso del Green Pass a seguito del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2021
A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 l'accesso ai seguenti servizi e attività:
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.
Dal 1° settembre 2021, si introducono nuove norme per l'accesso e l'utilizzo ai mezzi di trasporto. In questo caso il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.
In base a questa suddivisione sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L'utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l'osservanza delle misure anti contagio.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (pdf).
Chi deve verificare i Green Pass e come deve farlo
I titolari o gestori dei servizi e delle attività con obbligo di Green Pass devono effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 con le modalità indicate dal nuovo Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19), inserito nel DL 52/2021, che al comma 4 rimanda alle disposizioni già indicate nel DPCM del 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 dello stesso decreto legge.
Si tratta della lettura del QR Code (in formato digitale oppure cartaceo) tramite l’App ufficiale e gratuita VerificaC19 installata su un qualunque dispositivo mobile, che funziona anche senza connessione Internet: effettua la verifica di autenticità e validità dei Green Pass e non memorizza alcun dato personale (quindi può essere utilizzata senza specifici accorgimenti Privacy).
Tra i soggetti chiamati ad utilizzare la App VerificaC19 figurano:
- i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
- Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati.
- Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati.
- I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati.
Maggiori informazioni sul sito www.dgc.gov.it
Precisazioni per i clienti delle strutture ricettive
I clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde Covid-19.
Nelle strutture ricettive, infatti, l’accesso è riservato a chi è in possesso di una certificazione verde Covid-19 solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere.
Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l’accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde Covid-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso.
Obblighi su mascherine e distanziamento
Resta l'obbligo di indossare la mascherina al chiuso negli spazi pubblici e privati, mantenendo sempre la distanza interpersonale di 1 metro. Restano inoltre in vigore il divieto di assembramento e l'obbligo della costante igienizzazione delle mani.
Dal 28 giugno 2021 fino al 30 agosto 2021, fermo restando l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, in zona bianca, è cessato l'obbligo di indossare le mascherine negli spazi all'aperto, fatta eccezione per:
- per situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti/affollamenti;
- per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie;
- in presenza di soggetti con conosciuta alterazione del sistema immunitario.
Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 (Gazzetta Ufficiale)
Ordinanza del Ministro della Salute del 29 luglio 2021 (Gazzetta Ufficiale) che proroga al 30 agosto 2021 la scadenza dell'Ordinanza del 22 giugno 2021
Attività economiche
Tutte le attività economiche, commerciali, produttive e imprenditoriali sono consentite nel rispetto delle relative linee guida antiCovid nazionali che prevedono specifici protocolli mirati (ordinanza 29 maggio 2021 con linee guida antiCovid e linee guida specifiche per le palestre in pdf). Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni riportate di seguito, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Mense aziendali
Nelle faq sul sito del Governo è specificato che per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde Covid-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi Covid-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.
Spettacoli aperti al pubblico
In zona bianca, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all'aperto e al 25% al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso.
Le attività devono svolgersi nel rispetto delle specifiche linee guida antiCovid.
Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Sport con la partecipazione del pubblico
Le stesse misure degli spettacoli si applicano anche per la partecipazione del pubblico, sia agli eventi e alle competizioni sportive di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, sia agli eventi e alle competizioni sportive diverse da quelle sopra richiamati.
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all'aperto e al 25% al chiuso. Dal 1° settembre 2021 la capienza massima autorizzata al chiuso è pari al 35%.
Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla regole antiCovid, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.
Sagre e fiere locali
Sono consentite sagre, fiere locali ed eventi similari nel rispetto delle linee guida antiCovid. L'accesso è consentito solo con Green Pass.
Cerimonie
Per quanto riguarda cerimonie civili o religiose un comunicato stampa congiunto del Ministero della Salute e della Conferenza delle Regioni ha specificato che anche in zona bianca sarà necessaria la certificazione verde per la partecipazione ai ricevimenti.
Consulta il comunicato stampa sul sito regioni.it (pdf)
Scuola e Università
Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza.
In linea con l’avviso del Comitato tecnico-scientifico, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime:
- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
- è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.
Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
Si prevede inoltre una maggiore tutela legale per il personale scolastico e universitario a condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite dalle linee guida e dai protocolli.
Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti.
Protocolli e linee guida
I protocolli antiCovid aggiornati sono disponibili nell'ordinanza del 29 maggio 2021 (Gazzetta Ufficiale) distinti per attività (allegato 1).
Sul sito del Dipartimento dello sport le specifiche linee guida antiCovid per le palestre (pdf)
FAQ del Governo
Risposte alle domande frequenti sul sito del Governo.