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MATERIALI E OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON GLI ALIMENTI (MOCA)
27-07-2017
Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) - Adempimenti
Si AVVISA che ai sensi del l D.Lgs 10 febbraio 2017 n.29, gli operatori economici del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, devono comunicare all’Autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono una o più delle seguenti attività:
- produzione (anche conto terzi),
- trasformazione,
- assemblaggio,
- deposito all’ingrosso,
- distribuzione all’ingrosso,
- stampatori
- altro
Sono esclusi da tale obbligo solamente gli operatori che svolgono attività di distribuzione al consumatore finale.
Si ricorda altresì che anche gli operatori del settore alimentare registrati e/o riconosciuti ai sensi dei Reg. CE 852/2004 e 853/2004, sono tenuti ad inviare tale comunicazione, qualora esercitino una delle attività di cui sopra. In questi casi nella comunicazione dovrà essere riportata la segnalazione della notifica di cui all’art. 6 del Reg. CE 852/2004 e/o atto di riconoscimento CE.
Tale comunicazione deve essere inoltrata on line attraverso gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) compilando l’endoprocedimento ASL 86, in corrispondenza del codice attività per la quale deve essere inviata la comunicazione.
I termini per adempiere le disposizioni del D.L.gs in oggetto scadono il 31 luglio p.v. Gli operatori che non adempiono a tale obbligo sono soggetti alla sanzione amministrativa di una somma da euro 1500 a euro 9.000.
D.Lgs n. 29/2017 (156,85 KB) |
circolare ministeriale (1,25 MB) |
nota azienda USL Nord Ovest (853,92 KB) |