Tatuaggio e Piercing

- 96.09.02 - ATTIVITA' di TATUAGGIO E PIERCING

AVVIO


B - Individuazione attività
Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l’introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura.E' vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore.E' comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni quattordici.E' altresì vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.Non è ammesso lo svolgimento dell’attività in forma ambulante itinerante e ambulante su posteggio. Per effettuare il piercing del padiglione auricolare non è richiesta autorizzazione; i soggetti interessati all’attività devono darne comunicazione al comune competente per territorio trenta giorni prima dell’avvio della medesima. 
B1 - ALTRI ELEMENTI INFORMATIVI SPECIFICI RELATIVI ALL'ATTIVITA'
C - Che requisiti deve avere

  1. Requisiti oggettivi
    I locali devono essere conformi a quanto previsto dalle normative di riferimento in ordine ai requisiti urbanistici ed edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza.In particolare:I locali devono avere destinazione d’uso conforme alla normativa urbanistica ed edilizia di riferimento;Gli arredi e le attrezzature devono essere conformi a quanto previsto dalle normative di riferimento in ordine ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza;Gli impianti tecnici presenti nei locali devono osservare le prescrizioni di cui alla normativa vigente in materia;L’attività deve essere svolta nell’osservanza di quanto previsto dalla normativa di riferimento, statale e comunale, in ordine alla sua conduzione igienica;L’attività deve essere svolta altresì nell’osservanza di quanto previsto dalla normativa di riferimento, in materia di impatto ambientale ed acustico.Gli esercizi destinati all’esercizio di piercing e tatuaggi devono avere una superficie non inferiore a 25 metri quadrati e sono composti di:a) locale polifunzionale per ricevimento, informazione, attesa della clientela e servizio cassa;b) locale per l’esecuzione delle prestazioni;c) locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione della strumentazione per l’esecuzione delleprestazioni;d) locale o spazio magazzino;e) locale o spazio spogliatoio;f) servizio igienico con possibile uso promiscuo ai sensi della lettera e);g) eventuali corridoi e disimpegni.
  2. Requisiti soggettivi morali
    Il titolare, il legale rappresentante della società e tutti i soggetti con potere di rappresentanza non devono essere sottoposti ad una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575, riportate nell’Allegato 1 del dlgs. 8 agosto 1994 n. 490; tali suddette cause non devono sussistere nei confronti della società/consorzio.In particolare, secondo la norma sopra citata, quando si tratta si associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione attestante il possesso del requisito di moralità deve riferirsi, oltre che all’interessato:a) alle società;b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante ed agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;c) per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;f) per le società di cui all’articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. Il titolare, il legale rappresentante della società e tutti i soggetti con potere di rappresentanza devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. (rd 18 giugno 1931 n. 773)
  3. Requisiti soggettivi professionali
    Iscrizione nel Registro delle Imprese;Per esercitare l'attività di tatuaggio e piercing è necessario che il titolare, la maggioranza dei soci lavoranti o il tecnico qualificato per attività di tatuaggio e piercing siano in possesso della qualificazione professionale conseguita ai sensi del regolamento di attuazione della L.R. 31 maggio 2004 n. 28.I requisiti professionali sono necessari ovunque e a qualunque titolo sia svolta l'attività.- SOCIETA' O COOPERATIVA ARTIGIANA: tutti i soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di tatuaggio e piercing devono essere in possesso della qualificazione professionale- SOCIETA' O COOPERATIVA NON ARTIGIANA: tutti i soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di tatuaggio e piercing devono essere in possesso della qualificazione professionale.La qualifica professionale di tecnico qualificato in tatuaggio si intende conseguita mediante il superamento di un esame finale preceduto dallo svolgimento di un percorso formativo, che prevede la partecipazione ad un corso della durata di seicento ore, il cui standard minimo è specificato nell’allegato I del regolamento di attuazione della L.R. 31.05.2004 n. 28.Per accedere al corso occorre aver conseguito alternativamente:a) diploma di istruzione di secondo ciclo;b) qualifica professionale di secondo livello;c) diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed esperienza lavorativa biennale.Al termine del percorso formativo ed al fine del conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in tatuaggio, è previsto il superamento di un esame finale davanti ad una commissione la cui composizione è definita ai sensi degli articoli 80, 81 e 82 del d.p.g.r. 47/R/2003. Uno dei componenti della commissione, rappresentante dei docenti, di cui all’articolo 82, comma 1, lettera b) del d.p.g.r. 47/R/2003, è in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia oppure in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.Coloro che esercitano attività di tatuaggio partecipano, ogni cinque anni, ad un corso di aggiornamento della durata di venti ore, al termine del quale è prevista lo svolgimento di un test finale. Gli obiettivi di competenza relative al corso di aggiornamento si riferiscono alle unità formative dell’area igienico-sanitaria.Coloro che, in possesso della qualifica di tecnico in tatuaggio, intendono svolgere attività di piercing, conseguono la corrispondente qualifica mediante il superamento di un esame finale. Per essere ammessi al superamento dell’esame finale è necessario lo svolgimento di un percorso formativo della durata di trecento ore per le competenze relative all’area tecnico-professionale di tecnico qualificato in piercing. Il percorso formativo prevede esercitazioni pratiche in aule attrezzate ad integrazione delle lezioni teoriche su materiale inerte. Lo stage ha una durata minima del 30 per cento del monte ore complessivo.La qualifica professionale di tecnico qualificato in piercing si intende conseguita mediante il superamento di un esame finale preceduto dallo svolgimento di un percorso formativo, che prevede la partecipazione ad un corso della durata di seicento ore, il cui standard minimo del percorso è specificato nell’allegato L al regolamento di attuazione della L.R. 31.05.2004 n. 28.Per accedere al corso occorre aver conseguito alternativamente:a) diploma di istruzione di secondo ciclo;b) qualifica professionale di secondo livello;c) diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed esperienza lavorativa biennale.Al termine del percorso formativo ed al fine del conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in piercing, è previsto il superamento di un esame teorico-pratico davanti ad una commissione, la cui composizione è definita ai sensi degli articoli 80, 81 e 82 del d.p.g.r. 47/R/2003. Uno dei componenti della commissione, rappresentante dei docenti, di cui all’articolo 82, comma 1, lettera b) del d.p.g.r. 47/R/2003, è in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia oppure in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.Coloro che esercitano attività di piercing partecipano ogni cinque anni ad un corso di aggiornamento della durata di venti ore, al termine del quale è previsto lo svolgimento di un test finale. Gli obiettivi di competenza relativi al corso di aggiornamento si riferiscono alle unità formative dell’area igienico-sanitaria.Coloro che, in possesso della qualifica di tecnico in piercing, intendono svolgere attività di tatuaggio, conseguono la corrispondente qualifica mediante il superamento di un esame finale. Per essere ammessi al superamento dell’esame finale è necessario lo svolgimento di un percorso formativo della durata di trecentotrenta ore per le competenze relative all’area tecnico-professionale di tecnico qualificato in tatuaggio. Il percorso formativo prevede esercitazioni pratiche in aule attrezzate ad integrazione delle lezioni teoriche su materiale inerte. Lo stage ha una durata minima del 30 per cento del monte ore complessivo.
  4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
    I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.I permessi di soggiorno validi a tal fine sono i seguenti:> permesso di soggiorno per lavoro autonomo;> permesso di soggiorno per lavoro subordinato;> permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro;> permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare;> permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e ter del T.U. in materia di immigrazione, D. Lgs. N. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri;> permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore;> permesso di soggiorno per motivi umanitari;> permesso di soggiorno per attesa occupazione; > permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998).


C1 - Riferimenti Normativi di cui al quadro C

  1. Requisiti oggettivi
    dpr 6.06.2001 n. 380; lr 03.01.2005 n. 1; l 26.10.1996 n. 447 ; dlgs. 03.04.2006 n. 152; lr 1.12.1998 n. 89; lr 31.05.2006 n. 20; Dlgs 19.09.1994 n. 626; l 05.03.1990 n. 46; dpgr 2.10.2007 n. 47/R 
  2. Requisiti soggettivi morali
    l 31.05.1965, n. 575; TU emanato con rd 18.06.1931 n. 773 
  3. Requisiti soggettivi professionali
    lr 31.05.2004 n. 28; dpgr 2.10.2007 n. 47/R; l 29.12.1993 n. 580; dpr 7.12.1995 n. 581 
  4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
    dlgs 25.07.1998 n. 286; l 6.03.1998 n. 40; dpr 31.08.1999 n. 394 



D - Endoprocedimenti relativi alla verifica dei requisiti previsti per i fabbricati e gli impianti
Prima di esaminare il quadro degli adempimenti eventualmente previsti per l'esercizio dell'attività  individuata nel quadro A è necessario verificare che siano stati svolti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa per realizzare/modificare i fabbricati e gli impianti che verranno utilizzati per lo svolgimento dell'attività. In via generale per la realizzazione/modifica dei fabbricati e degli impianti relativi all'attività individuata nel quadro A è necessaria l'attivazione dei seguenti endoprocedimenti prima di quelli relativi all'esercizio dell'attività: Nota bene: gli endoprocedimenti qui indicati devono essere attivati anche quando non è richiesta nessuna domanda/dichiarazione/notifica per l'esercizio dell'attività.


D1 - Normativa applicabile agli endoprocedimenti indicati nei quadri D
Vengono indicati i riferimenti normativi degli endoprocedimenti specifici relativi all'attività. Per gli altri riferimenti normativi degli endoprocedimenti indicati al quadro D di carattere generale il riferimento è presente nelle schede di spiegazione dei singoli endoprocedimenti apribili nel quadro D.

Adempimento

Norme Nazionali

Norme Regionali

Edilizi

dlgs 09.04.2008 n. 81

dpgr 13.02.2007 n. 7/R

Esercizio di attività

l 14.02.1963 n. 161

lr 31.05.2004 n. 28dpgr 2.10.2007 n. 47/R

Sicurezza

l 26.10.1996 n. 447dlgs. 03.04.2006 n. 152

lr 01.12.1998 n.89lr 31.05.2006 n. 20dpgr 08.09.2008 n. 46/R

Prevenzione incendi

dpr 6.06.2001 n. 380dlgs 22.01.2004 n. 42rd 30.12.1923 n. 3267

lr 03.01.2005 n. 1lr 21.03.2000 n. 39

Igienico-sanitari

dpr 22.10.2001dm Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37

 



E - Cosa serve per iniziare l'esercizio dell'attività

Segnalazione certificata inizio attività


E1 Normativa applicabile agli endoprocedimenti indicati nei quadri E

Adempimento

Norme Nazionali

Norme Regionali


E2 Se sono necessari endoprocedimenti per l'esercizio dell'attività  indicare cosa si deve fare per presentare la documentazione

  • A chi si presenta la documentazione:
  • Quando si può iniziare l'attività : immediatamente dopo aver ottenuto dal sistema di accettazione telematico la ricevuta di avvenuta consegna
  • Precisare se sono necessarie altre comunicazioni prima di iniziare: non sono necessarie altre comunicazioni
  • Tempi previsti per la conclusione del procedimento: - 60 giorni dalla data della ricevuta di avvenuta consegna. - Procedimento di controllo (verifica dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale per l'esercizio dell'attività): il Suap verifica la completezza formale della segnalazione ed invia ricevuta di verifica positiva; entro 60 giorni dalla data di ricevuta di avvenuta consegna il Suap, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, puo' trasmettere all'interessato, per via telematica, eventuali richieste istruttorie; l'eventuale richiesta istruttoria sospende il termine previsto per la conclusione del procedimento di controllo; il Suap assegna all'interessato un termine massimo, non superiore a 30 giorni, per la presentazione di quanto richiesto.
  • Ulteriori annotazioni sulla documentazione:


E2.1 Dichiarazioni relative alla specifica attività

E3 Quanto e come si deve pagare per gli endoprocedimenti indicati nei quadri E

  • Marche da bollo: 0
  • Contributi/Oneri:  
  • Diritti di segreteria:
  • Diritti di istruttoria SUAP:  
  • Indicazioni sui pagamenti:


E4 Elenco allegati da produrre e relative spiegazioni

Adempimento

Tipologia

Codice

Spiegazioni



F - Adempimenti successivi
Nel locale polifunzionale deve essere affisso un avviso sulle finalità e modalità del trattamento dei dati nonché sui diritti degli interessati e sulle altre informazioni di cui all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003.
G - Quando scade l'endoprocedimento relativo all'esercizio di attività

  1. Indicare la data di scadenza:
  2. Come si rinnova (indicare cosa bisogna fare per il rinnovo):
  3. Dove si rinnova (indicare l'ente competente):


H - Note

Riepilogo validità scheda

  • Data inizio: 26/03/2010
  • Data fine: in corso di validità