SERVIZIO DEGLI ACCONCIATORI

- ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI - 96 - ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA - 96.0 - ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA - 96.02 - Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici - 96.02.01 - SERVIZIO DEGLI ACCONCIATORI

AVVIO


B - Individuazione attività
L'attività professionale di acconciatore , come definita dall’articolo 2, comma 1 della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore) è esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti e comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologicicomplementari , che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi di cui sopra, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico consistenti in limatura e laccatura di unghie.I trattamenti e i servizi sopra indicati possono esse re svolti anche con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici).Le imprese di acconciatura possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati. In tal caso, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della l. 174/2005,non si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande , vendita della stampa quotidianae periodica e distribuzione di carburanti ).Per l’effettuazione dei trattamenti e dei servizi, le imprese esercenti l’attività di acconciatore possono avvaler si anche di soggettinon stabilmente inseriti nell’impresa , purché in possesso dell’abilitazione professionale. A tale fine, le imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.L’attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali.È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici.L'attività di acconciatore può essere esercitata anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative. 
B1 - ALTRI ELEMENTI INFORMATIVI SPECIFICI RELATIVI ALL'ATTIVITA'
C - Che requisiti deve avere

  1. Requisiti oggettivi
    Rispondenza dei locali alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e di sicurezza, nonché specifica destinazione d'uso.Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve esse r e designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa stessa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve esse re designato un responsabile tecnico.Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio durante lo svolgimento dell'attività.In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale è soggetto all'obbligo di essere sempre presente nell'esercizio durante lo svolgimento dell'attività.Le imprese che all’entrata in vigore della presente legge già svolgono l’attività di acconciatore comunicano al SUAP, entro novanta giorni, il nominativo del responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale.
  2. Requisiti soggettivi morali
    Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge 31.5.1965 n. 575 e al D.Lgs. 490/1994 e loro successive modifiche ed integrazioni.
  3. Requisiti soggettivi professionali
    Possesso dell'abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro: a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di due anni; b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell’arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b), consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell’impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva. Non costituiscono titolo all’esercizio dell’attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.L’attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri stati membri dell’Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell’ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.I percorsi formativi per svolger e l'attività di acconciatore sono definiti con deliberazione della Giunta Regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della L.R. 29/2013.I soggetti che alla data di entrata in vigore della L.R. 29/2013 hanno la qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo o donna assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3 della l.174/2005.Possono sostenere l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, della l. 174/2005, i soggetti che alla data entrata in vigore dell’articolo 15 del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno) hanno maturato i seguenti requisiti professionali:a) attività lavorativa svolta in qualità di socio, dipendente o collaboratore presso un’impresa di acconciatore per un periodo non inferiore a tre anni;b) attività lavorativa svolta con contratto di apprendistato presso un’impresa di acconciatore per la durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria.
  4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
    I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.I permessi di soggiorno validi a tal fine sono i seguenti:> permesso di soggiorno per lavoro autonomo;> permesso di soggiorno per lavoro subordinato;> permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro;> permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare;> permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e ter del T.U. in materia di immigrazione, D. Lgs. N. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri;> permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore;> permesso di soggiorno per motivi umanitari;> permesso di soggiorno per attesa occupazione; > permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998).


C1 - Riferimenti Normativi di cui al quadro C

  1. Requisiti oggettivi
    DPR 6.06.2001 n. 380; lr 03.01.2005 n. 1; l.r. 3.06.2013 n. 29 
  2. Requisiti soggettivi morali
    l 31.05.1965, n. 575 d.lgs 490/1994 
  3. Requisiti soggettivi professionali
    l.r. 3.06.2013 n. 29 
  4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
    dlgs 25.07.1998 n. 286; l 6.03.1998 n. 40; dpr 31.08.1999 n. 394 



D - Endoprocedimenti relativi alla verifica dei requisiti previsti per i fabbricati e gli impianti
Prima di esaminare il quadro degli adempimenti eventualmente previsti per l'esercizio dell'attività  individuata nel quadro A è necessario verificare che siano stati svolti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa per realizzare/modificare i fabbricati e gli impianti che verranno utilizzati per lo svolgimento dell'attività. In via generale per la realizzazione/modifica dei fabbricati e degli impianti relativi all'attività individuata nel quadro A è necessaria l'attivazione dei seguenti endoprocedimenti prima di quelli relativi all'esercizio dell'attività: Nota bene: gli endoprocedimenti qui indicati devono essere attivati anche quando non è richiesta nessuna domanda/dichiarazione/notifica per l'esercizio dell'attività.


D1 - Normativa applicabile agli endoprocedimenti indicati nei quadri D
Vengono indicati i riferimenti normativi degli endoprocedimenti specifici relativi all'attività. Per gli altri riferimenti normativi degli endoprocedimenti indicati al quadro D di carattere generale il riferimento è presente nelle schede di spiegazione dei singoli endoprocedimenti apribili nel quadro D.

Adempimento 

Norme Nazionali 

Norme Regionali 

Ambientali

dpr 22.10.2001 n. 462dm Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37

 

Esercizio di attività

dlgs 09.04.2008 n. 81

lr 31.08.2000 n. 72dpgr 13.02.2007 n. 7/R

Igienico-sanitari

dpr 6.06.2001 n. 380dlgs 22.01.2004 n. 42rd 30.12.1923 n. 3267

lr 03.01.2005 n. 1lr 21.03.2000 n. 39



E - Cosa serve per iniziare l'esercizio dell'attività

Segnalazione certificata inizio attività


E1 Normativa applicabile agli endoprocedimenti indicati nei quadri E

Adempimento

Norme Nazionali

Norme Regionali


E2 Se sono necessari endoprocedimenti per l'esercizio dell'attività  indicare cosa si deve fare per presentare la documentazione

  • A chi si presenta la documentazione:
  • Quando si può iniziare l'attività : immediatamente dopo aver ottenuto dal sistema di accettazione telematico la ricevuta di avvenuta consegna
  • Precisare se sono necessarie altre comunicazioni prima di iniziare: non sono necessarie altre comunicazioni
  • Tempi previsti per la conclusione del procedimento: - 60 giorni dalla data della ricevuta di avvenuta consegna. - Procedimento di controllo (verifica dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale per l'esercizio dell'attività): il Suap verifica la completezza formale della segnalazione ed invia ricevuta di verifica positiva; entro 60 giorni dalla data di ricevuta di avvenuta consegna il Suap, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, puo' trasmettere all'interessato, per via telematica, eventuali richieste istruttorie; l'eventuale richiesta istruttoria sospende il termine previsto per la conclusione del procedimento di controllo; il Suap assegna all'interessato un termine massimo, non superiore a 30 giorni, per la presentazione di quanto richiesto.
  • Ulteriori annotazioni sulla documentazione:


E2.1 Dichiarazioni relative alla specifica attività

E3 Quanto e come si deve pagare per gli endoprocedimenti indicati nei quadri E

  • Marche da bollo:                           00
  • Contributi/Oneri:                     00       
  • Diritti di segreteria:                    00
  • Diritti di istruttoria SUAP:    00
  • Indicazioni sui pagamenti:


E4 Elenco allegati da produrre e relative spiegazioni

Adempimento

Tipologia

Codice

Spiegazioni



F - Adempimenti successivi

G - Quando scade l'endoprocedimento relativo all'esercizio di attività


  • H - Note