SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE

SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE

Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio a carattere educativo rivolto a un piccolo gruppo di bambini (minimo 3 e massimo 6) di età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni e realizzato con personale educativo presso un’abitazione privata.

Per essere autorizzato, con durata triennale, dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune, il servizio in contesto domiciliare deve possedere i requisiti previsti dalla specifica Legge Regionale e dal relativo Regolamento attuativo, ed in particolare prevedere:

-un calendario di funzionamento del servizio di almeno 8 mesi con attività educative erogate almeno dal lunedì al venerdì

-un orario giornaliero di funzionamento del servizio compreso fra un minimo di 4 ore ed un massimo di 11 ore complessive

- la fruizione del pranzo e il riposo per i bambini che frequentano più di 5 ore

-una superficie interna destinata alle attività di gioco e al riposo non inferiore a 20 metri quadrati, esclusa la zona per il cambio e l’igiene personale, che è organizzata in uno o più locali dotati di acqua corrente calda

-autonomia funzionale dei locali destinati ai bambini (gioco, riposo, cambio/igiene personale) rispetto al resto dell’abitazione. 

 

Obblighi e requisiti del titolare/gestore: 

-gestire l’attività educativa con personale che abbia i titoli di studio previsti dalla vigente normativa, come più oltre dettagliati;

-prevedere, in caso di apertura quotidiana di sei o più ore, la gestione del servizio affidata a più di un educatore;

-prevedere la sostituzione immediata delle assenze degli educatori ai quali è affidato il servizio ricorrendo ad una lista di supplenti disponibile presso il servizio;

-assicurare la reperibilità di una figura adulta, diversa dall’educatore, che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno e in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 16 c. 1 del R.R.T. 41/r/2013 già auto dichiarati .

-dotarsi di personale ausiliario per la preparazione dei pasti (obbligatoria all’interno della struttura se sono presenti bambini fino a 12 mesi d’età) e per le funzioni di sporzionamento che non possono essere svolte dal personale educativo; tale personale è sottoposto alla normativa vigente in materia di HACCP; per le funzioni di riordino e pulizia dei locali e degli ambienti del servizio assicurare che esse siano svolte da personale diverso da quello educativo, se durante la permanenza dei bambini, o, se effettuate dal personale educativo, al di fuori del tempo di frequenza dei bambini;

-dotarsi di un coordinatore pedagogico del servizio;

-applicare i contratti collettivi di lavoro vigenti, per tutti i profili professionali inseriti nel servizio, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel settore, ivi compreso il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali previste;

-impiegare personale (pedagogico, educativo, ausiliario) che non abbia riportato condanna definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, ovvero per la quale sia intervenuta riabilitazione;

-non aver egli stesso riportato condanna definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, ovvero per la quale sia intervenuta riabilitazione.

 

Requisiti del coordinatore pedagogico (uno tra i seguenti):

-possesso di laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero Istruzione, Università e Ricerca

-possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali con il sostenimento di esami in materie psicologiche o pedagogiche, purché sia conseguito o si consegua entro il 31 agosto 2018 un master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia.

Il titolo di laurea non è richiesto a coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di coordinamento pedagogico documentate alla data di entrata in vigore del regolamento regionale  41/r/2013.

 

Requisiti dell'educatore:

Possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:

-laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;

-master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in possesso di laurea in -discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie psicologiche o pedagogiche;

-diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;

-diploma di liceo delle scienze umane, esclusa l'opzione economico-sociale;

-diploma di assistente comunità infantile;

-diploma di dirigente di comunità;

-uno dei titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero Istruzione, Università e Ricerca.

Possono inoltre ricoprire il ruolo di educatore:

-coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio indicati all'art. 11 del D.P.G.R. 47/2003

-coloro che, alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 41/2013, hanno intrapreso il percorso per l'acquisizione di tali titoli di studio e li conseguano entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente.

 

Requisiti del personale ausiliario:

-assolvimento dell'obbligo scolastico; il requisito non è richiesto a coloro che svolgono o hanno svolto la funzione alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 41/2013;

-formazione obbligatoria HACCP e relativo aggiornamento periodico, formazione obbligatoria specifica per la produzione e somministrazione alimenti senza glutine se sono iscritti bambini affetti da celiachia. 

 

Prima domanda di autorizzazione per avviare l'attività:

Deve essere presentata allo Sportello Unico per  le Attività Produttive (SUAP),in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 88.93.3r come avvio attività e modulistica Comunale

Il soggetto che richiede l'autorizzazione deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui al regolamento regionale e comunale, con particolare riferimento a:

standard dimensionali e caratteristiche della struttura;

ricettività della struttura e rapporti numerici fra operatori e bambini;

titoli di studio e requisiti di onorabilità di se stesso come titolare, degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio, con la corretta applicazione ai dipendenti della relativa normativa contrattuale;

rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;

progetto pedagogico, progetto educativo, regolamento di gestione e carta del servizio.

Entro 30 giorni dalla data di prima effettiva attivazione di un nido in contesto domiciliare, il gestore del servizio educativo autorizzato deve inoltrare al SUAP la comunicazione di inizio attività, 

Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione in scadenza:

Entro la scadenza del triennio di validità, il titolare del servizio educativo in contesto domiciliare deve presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP),in modalità online, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 88.93.3r come variazione.

Se sono intervenute variazioni rispetto all'ultima autorizzazione rilasciata, allegare i seguenti moduli:

- Servizio educativo domiciliare - Richiesta di autorizzazione

- Autocertificazione possesso requisiti morali per servizi educativi prima infanzia

- Autodichiarazione requisiti per autorizzazione servizio educativo domiciliare

- Progetto pedagogico, progetto educativo e regolamento gestione

Se non sono intervenute variazioni dei requisiti igienico-sanitari rispetto all'ultima autorizzazione rilasciata, allegare i seguenti moduli:

- Servizio educativo domiciliare - Richiesta di autorizzazione

- Autocertificazione possesso requisiti morali per servizi educativi prima infanzia

- Autodichiarazione requisiti per autorizzazione servizio educativo domiciliare

- Progetto pedagogico, progetto educativo e regolamento gestione

- Autodichiarazione di permanenza dei requisiti igienico-sanitari

 L'invio telematico della domanda di autorizzazione deve avvenire separatamente dall'invio telematico della domanda di accreditamento, essendo i due procedimenti amministrativi distinti.

 

 In sede di inoltro telematico della domanda di rilascio dell’autorizzazione occorre una marca da bollo da € 16,00.

Al momento del ritiro dell'autorizzazione rilasciato occorre una marca da bollo da € 16,00.