ACCOMPAGNATORE TURISTICO

ACCOMPAGNATORE TURISTICO

È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone durante viaggi attraverso il territorio nazionale o estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.

Requisiti soggettivi, morali e professionali (articoli  115 e 116 L.R. 86/2016):

possesso di uno dei titoli di studio che saranno indicati nel regolamento attuativo, in conformità alle disposizioni statali in materia

oppure

possesso di attestato di qualifica professionale, riconosciuto ai sensi della vigente normativa regionale

oppure

possesso della idoneità conseguita ai sensi della normativa regionale vigente in materia di formazione professionale 

e

assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi 5 anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Fino all'entrata in vigore del regolamento regionale attuativo è richiesto il possesso di uno seguenti titoli:

a) diploma di maturità di istituto tecnico o professionale per il turismo

b) diploma di liceo linguistico

c) diploma di laurea in economia e gestione dei servizi turistici

d) diploma di laurea in lingue

e) diploma di istituto superiore per interpreti e traduttori o laurea in scienze della mediazione linguistica

f) diploma di laurea in lettere. 

Riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero:

Il Decreto Legislativo 206/2007, che recepisce la direttiva comunitaria 36/2005, consente il riconoscimento del titolo di accompagnatore turistico ai cittadini già in possesso del titolo conseguito in un paese comunitario.

Il D.P.R. 394/1999 consente invece il riconoscimento del titolo di accompagnatore turistico ai cittadini già in possesso del titolo conseguito in un paese non comunitario; è possibile anche, per gli accompagnatori turistici autorizzati ad esercitare nel proprio paese, avere un'autorizzazione temporanea ad esercitare in Italia.

È possibile chiedere al MIUR (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca) il riconoscimento dell'equipollenza del titolo di studio conseguito in un paese comunitario o non comunitario a un titolo di studio conseguito in Italia, accompagnato dalla relativa traduzione giurata.

Se si è già accompagnatore turistico in un paese appartenente o non alla Comunità Europea occorre presentare domanda di riconoscimento all'Ufficio per le politiche del turismo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT). Analoga domanda, in particolare una “dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore”, va inoltrata se si desidera fare la guida o l accompagnatore turistico a carattere temporaneo e occasionale in Italia.

Dal 21.10.2013 l’Ufficio per le politiche del Turismo è passato dalla Presidenza del Consiglio al MIBACT.

 

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

L’esercizio della professione di accompagnatore turistico che si intende avviare  è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 79.90.3R.

La cessazione dell'attività di accompagnatore turistico è soggetta a comunicazione, sempre in modalità on line, da presentare al SUAP a cui fu inoltrata la SCIA.

 

Documenti da presentare

modulo regionale in standard 2 di SCIA per avvio di attività degli accompagnatori turistici, scaricabile come codice attività 79.90.3R tra gli endoprocedimenti “n - noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” dal Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR);

copia di documento di riconoscimento in corso di validità;

scansione leggibile di foto a colori a mezzo busto in formato tessera oppure file di tipo jpg di foto a colori a mezzo busto in formato tessera;

copia conforme del titolo di studio richiesto

oppure

copia conforme dell'attestato di qualifica professionale, riconosciuto ai sensi della vigente normativa regionale

oppure

copia conforme dell'attestato di idoneità conseguita ai sensi della normativa regionale vigente in materia di formazione professionale 

dichiarazione sottoscritta di voler iniziare l'attività di accompagnatore turistico

autocertificazione della non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia;

solo per i cittadini non UE, permesso di soggiorno in corso di validità;

solo se il soggetto che inoltra l'istanza è diverso dal dichiarante, procura speciale ai sensi dell'Art. 1392 C.C., firmata in autografo dal dichiarante con allegata copia di documento di identità o riconoscimento in corso di validità e controfirmata digitalmente dal procuratore.

 

 

Tempi e iter della pratica

La SCIA ha efficacia immediata. Il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 19 comma 3 della Legge 241/1990.

Il SUAP accerta comunque l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e provvede, ai fini della tutela dell’utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello regionale.

La prosecuzione dell'attività di accompagnatore turistico è vietata dal Comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività. In tal caso, è ritirata la tessera di riconoscimento.