Sale Giochi

Le attività di "Sala Giochi" sono le attività di intrattenimento disciplinate, rispettivamente dall'art. 86 e dall'art 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con R. D. 773/1931. Le prime sono autorizzate dal Comune mentre le altre dalla Questura.

Il Comune autorizza le sale pubbliche da gioco, nelle quali sono installati apparecchi da intrattenimento e apparecchi che danno vincite in denaro di cui all'art. 110, c. 6, lettera a) e c. 7 del TULPS.

La Questura autorizza, invece, la raccolta del gioco attraverso apparecchi videoterminali (i cosiddetti apparecchi VLT - Videolottery) di cui all'art. 110, c. 6, lettera b) e la raccolta delle scommesse/commercializzazione di giochi pubblici, ai sensi e per gli effetti delle modifiche introdotte dall'art. 10, comma 9 octies, del D. L. 16 del 02/03/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 44 del 26/04/2012.

Il Recente Regolamento Comunale sulle sale giochi, approvato con XXXXXXX disciplina le caratteristiche comuni che i locali devono avere per entrambe le tipologie di sale.

L'apertura, l'ampliamento, la variazione e il trasferimento di sede delle sale giochi sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Con la Legge Regionale 57/2013 "disposizione per il gioco consapevole e la prevenzione della ludopatia" vengono ampliate le distanze a mt. 500 su un raggio da:

  • Scuole di ogni ordine e grado;
  • Luoghi di culto;
  • Centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani;
  • Strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.

Le attività dovranno essere ubicate al piano terra, con accesso diretto dalla pubblica via, ad eccezione degli esercizi ubicati in centri commerciali.

Gli esercizi 88 TULPS dovranno avere una superficie non inferiore a 50 mq.

Le sale giochi, con superficie superiore a 250 mq di superficie destinata al gioco, dovranno dimostrare una disponibilità di parcheggi di relazione nella misura di 1,5 mq di parcheggio ogni metro quadrato di superficie destinata al gioco.

In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all’attività di sala giochi.

Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

La SCIA per Sala giochi o la comunicazione di variazione della superficie devono essere presentate in modalità on-line mediante il Portale suapweb

Documenti da presentare

- SCIA contenente le seguenti indicazioni:

  • Dati del richiedente;
  • Dati dell'impresa;
  • Dati descrittivi del locale, superfici e parcheggi;
  • Dichiarazione di possesso dei requisiti morali del TULPS;
  • Dichiarazione di rispetto dei requisiti di destinazione d'uso, urbanistici, igienico-sanitari e possesso dei requisiti di cui all'Allegato "A" del regolamento Comunale, con particolare riferimento a: essere fuori dal centro storico; collocazione a distanza superiore di 200 metri, calcolati sul percorso pedonale più breve, da cimiteri, caserme; non essere collocati in unità immobiliari sottostanti o adiacenti alla civile abitazione.

- Planimetria in scala 1:100 dei locali;
- Planimetria in scala 1:100 delle superfici destinate a parcheggio privato, pubblico e di relazione, se la supoerficie destinata al gioco supera i 250 mq;
- Dichiarazione di possesso dei requisiti morali del TULPS;
- Dichiarazione di rispetto dei requisiti di destinazione d'uso, urbanistici, igienico-sanitari e possesso dei requisiti di cui all'Allegato "A" del regolamento Comunale, con particolare riferimento a: essere fuori dal centro storico; rispetto delle distanze previste dalla L. R. 57/2013 e dal Regolamento Comunale sulle sale giochi,non essere collocati in unità immobiliari sottostanti o adiacenti alla civile abitazione;
- Documento di identità;
- Permesso di soggiorno per le persone che non sono cittadini di uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea;
- Estremi del permesso di costruire, della concessione edilizia, della DIA o SCIA Edilizia o condono edilizio per verificare la destinazione d'uso commerciale dei locali. Per gli edifici costruiti anteriormente al 1942 è sufficiente allegare alla visura catastale, dalla quale risulti la destinazione d'uso commerciale, una dichiarazione di un tecnico che certifichi che non siano state apportate modifiche negli anni;
- Dichiarazione di messa a norma degli impianti ai sensi della Legge 46/90 e relativo regolamento di attuazione;
- Certificato Prevenzione Incendi se i locali accolgono più di 100 persone contemporaneamente oppure se la centrale termica installata prevede tale certificazione;
- Certificazione di agibilità della struttura o estremi del deposito della stessa;
- Autocertificazione del richiedente nella quale si dichiari di aver preso visione e di rispettare il regolamento comunale sugli apparecchi di trattenimento e svago e sulle sale giochi.

Costi e modalità di pagamento

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Tempi e iter della pratica

La SCIA per l'apertura di una sala giochi - nel rispetto del relativo regolamento, dei regolamenti comunali di Polizia Municipale e di igiene, della sorvegliabilità dei locali ai sensi del D. M. 564/94, delle norme relative alla compatibilità urbanistica e di destinazione d'uso commerciale dei locali, della regolarità delle certificazioni presentate - ha efficacia immediata.

Entro 60 giorni l'Amministrazione Comunale controlla le dichiarazioni rese e può richiedere documentazione integrativa.

Note

Segnalazioni e precisazioni

Le sale giochi, come attività di trattenimento, possono - ai sensi dell'art. 48, c.1, lettera a) della Legge Regionale Toscana n. 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni - presentare una SCIA per attivare la somministrazione di alimenti e bevande ai clienti della sala giochi.

L'esercizio della somministrazione è subordinato:

  • Alla presentazione dell'apposita SCIA al Comune;
  • Al rispetto dei requisiti igienico-sanitari richiamati dal Regolamento C. E. 852/2004;
  • Al possesso dei requisiti morali e professionali di cui alla L. R. 28/2005, che richiama le disposizioni dell'art. 59 del D. Lgs. 59/2010.

Responsabile del Procedimento

Allegati e documenti

Modulistica