CORONAVIRUS Fase 2 - Ordinanza regionale n.50- le quindici cose che da domani si possono e non si possono fare in Toscana

03-05-2020

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha firmato oggi una terza ordinanza, la n. 50, che disciplina le attività che da domani, lunedì 4 maggio, in Toscana si possono o non si possono fare.

Si comincia con una norma più restrittiva rispetto a ciò che è previsto a livello nazionale e che riguarda le seconde case, in Toscana molto numerose. L'ordinanza regionale prevede che il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia. Non è, pertanto, consentito il rientro in Toscana verso le seconde case utilizzate per vacanze.

Per chi risiede in Toscana è possibile raggiungere le seconde case, i propri camper, roulottes o altri manufatti per svolgere attività di manutenzione e riparazione. Lo spostamento dovrà essere esclusivamente individuale (quindi non familiare) e limitato al territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale.

I generi di cui è autorizzata la vendita secondo il decreto del Presidente del consiglio del 26 aprile possono essere acquistati all'interno del territorio della propria provincia di residenza.

L'attività sportiva potrà essere svolta, solo individualmente, ma spostandosi all'interno dell'intero territorio regionale e con propri mezzi di trasporto e rientrando a casa in giornata. I minori o i soggetti non completamente autosufficienti possono essere accompagnati da una persona. La distanza interpersonale da rispettare è di almeno 2 metri.

Lo stesso vale per l'attività motoria, a piedi o in bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, senza uso di altri mezzi di trasporto. Nel caso di residenti nella medesima abitazione e di minori o persone non completamenteautosufficienti accompagnati, non è necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri.

Per ogni altra attività diversa da quella sportiva valgono le disposizioni nazionali riguardo all’obbligo di indossare la mascherina nel caso non sia possibile mantenere la distanza di almeno un metro. Per una migliore tutela della salute propria e della collettività, negli spazi aperti,in presenza di più persone, si consiglia di indossare comunque la mascherina e di mantenere ladistanza intepersonale di almeno 1,8 metri.

Anche le attività agricole e la selvicoltura sono permesse, e l'ambito è quello regionale. Occorre però che lo si faccia in un appezzamento agricolo o forestale di proprietà, con un solo spostamento al giorno e il rientro in giornata presso la propria abitazione. Le attività da svolgere devono limitarsi a quelle per la tutela delle specie vegetali, degli animali allevati, e per il taglio del bosco.

E' consentito l'addestramento e l'allevamento di cavalli e cani, all’interno del territorio regionale e con obbligo di rientro in giornata presso la propria abitazione.

L’attività degli esercizi di toelettatura di animali è permessa, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione e tutela collettiva previsti dall’ordinanzaregionale 48/2020, previa prenotazione del servizio e garantendo idonee misure di sicurezza anche per quanto attiene la consegna e il ritiro dell’animale.

L’uso di imbarcazioni per attività sportiva e per la pesca amatoriale è consentito ad un massimo di due persone con rientro all’ormeggio in giornata.

Sono consentite tutte le attività necessarie a garantire la filiera della manutenzione e rimessaggio delle imbarcazioni da diporto quali ad esempio l'alaggio delle imbarcazioni o lo spostamento al cantiere all'ormeggio e viceversa.

La ristorazione con consegna a domicilio è permessa nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per l’attività di confezionamento e di trasporto. Lo stesso vale per la ristorazione con asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane alimentari. Si raccomandache la vendita avvenga previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamento, dilazionati nel tempo, e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce, condivieto di ogni forma di consumo sul posto.

Anche le aziende agrituristiche autorizzate potranno somministrare alimenti e bevande alle medesime condizioni.

E' consentita la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano calzature per bambini.

Gli impianti di distribuzione carburanti che funzionano con la presenza del gestore possono derogare dall'obbligo di presenza nelle fasce orarie di garanzia.

 

Allegato 03/05/2020 Ordinanza n.50 (91,27 KB)