Estetica

- 96.02.02 - TRATTAMENTI ESTETICI

AVVIO


B - Individuazione attività
L’attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con scopo esclusivo o prevalente di mantenerne e proteggerne l’aspetto estetico e di mantenerlo e migliorarlo attraverso l’eliminazione e l’attenuazione degli inestetismi. In detta dizione rientrano anche le attività finalizzate allo snellimento ed al modellamento della figura. È vietata la redazione e la prescrizione di diete (riservata ai medici o ad altro personale professionalmente qualificato e abilitato).Le attività di estetica sono svolte da coloro che hanno conseguito la qualifica professionale di estetista mediante tecniche manuali, con l’utilizzo di attrezzature di cui alla L.R. 31 maggio 2004 n. 28 nonché con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla Legge 11.10.1986 n. 713 modificata dalla Legge 1 marzo 2002 n. 29.Tale attività può essere esercitata in luogo pubblico, in luogo privato, a titolo gratuito, presso il domicilio dell’esercente, presso apposita sede designata dal committente, presso alberghi e palestre.Non è ammesso lo svolgimento dell’attività in forma ambulante itinerante e ambulante su posteggio. 
B1 - ALTRI ELEMENTI INFORMATIVI SPECIFICI RELATIVI ALL'ATTIVITA'
C - Che requisiti deve avere

  1. Requisiti oggettivi
    I locali devono essere conformi a quanto previsto dalle normative di riferimento in ordine ai requisiti urbanistici ed edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza.In particolare:I locali devono avere destinazione d’uso conforme alla normativa urbanistica ed edilizia di riferimento;Gli arredi e le attrezzature devono essere conformi a quanto previsto dalle normative di riferimento in ordine ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza;Gli impianti tecnici presenti nei locali devono osservare le prescrizioni di cui alla normativa vigente in materia;L’attività deve essere svolta nell’osservanza di quanto previsto dalla normativa di riferimento, statale e comunale, in ordine alla sua conduzione igienica;L’attività deve essere svolta altresì nell’osservanza di quanto previsto dalla normativa di riferimento, in materia di impatto ambientale ed acustico.Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica si devono comporre, secondo le modalitàprescritte dal presente regolamento, dei seguenti spazi o locali destinati a:a) esercizio dell’attività e attesa della clientela;b) doccia;c) servizio igienico;d) ripostiglio;e) spogliatoio;f) eventuali corridoi e disimpegni.
  2. Requisiti soggettivi morali
    Il titolare, il legale rappresentante della società e tutti i soggetti con potere di rappresentanza non devono essere sottoposti ad una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575, riportate nell’Allegato 1 del dlgs. 8 agosto 1994 n. 490; tali suddette cause non devono sussistere nei confronti della società/consorzio.In particolare, secondo la norma sopra citata, quando si tratta si associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione attestante il possesso del requisito di moralità deve riferirsi, oltre che all’interessato:a) alle società;b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante ed agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;c) per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;f) per le società di cui all’articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
  3. Requisiti soggettivi professionali
    Per esercitare l'attività di estetista è necessario che il titolare, la maggioranza dei soci lavoranti o il soggetto qualificato siano in possesso della qualificazione professionale conseguita ai sensi del regolamento di attuazione della L.R. 31 maggio 2004 n. 28.I requisiti professionali sono necessari ovunque e a qualunque titolo sia svolta l'attività.- SOCIETA' O COOPERATIVA ARTIGIANA: tutti i soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale- SOCIETA' O COOPERATIVA NON ARTIGIANA: tutti i soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale.La qualifica di estetista si acquisisce secondo le seguenti modalità:a) superamento di un esame teorico – pratico, ai fini dell’acquisizione della qualifica professionale di base, a seguito della frequenza ad un corso di formazione biennale della durata di novecento ore annuali; lo standard minimo del percorso è specificato nell’allegato F del dpgr 2.10.2007 n. 47/R; b) per i soggetti già in possesso della qualifica professionale di cui alla lettera a) che intendono esercitare attività come lavoratore autonomo è necessario il superamento di un esame teorico – pratico, a seguito, alternativamente, dello svolgimento di:1) percorso formativo di novecento ore, il cui standard minimo percorso è specificato nell’allegato G del dpgr 2.10.2007 n. 47/R; 2) attività lavorativa, in qualità di dipendente, della durata di un anno presso un esercizio di estetica.La qualifica di estetista si acquisisce, altresì:a) al termine di un periodo di apprendistato presso un esercizio di estetica della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;b) ai fini dell’esercizio dell’attività come lavoratore autonomo ovvero in forma imprenditoriale, mediante entrambe le seguenti condizioni:1) la frequenza di un corso di formazione teorica della durata di trecento ore;2) il superamento di un esame teorico - pratico che si effettua al termine di un anno lavorativo in qualità di dipendente a tempo pieno.Per accedere al corso di formazione biennale occorre, alternativamente:a) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed aver assolto l’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622 della legge 27.12.2006 n. 296; b) conseguimento di licenza elementare, assolvimento di obbligo di istruzione ai sensi della normativa anteriore alla legge 296/2006 ed esperienza lavorativa triennale.Per l’accesso al corso di formazione biennale a coloro che hanno assolto l’obbligo di istruzione sono riconosciuti eventuali crediti formativi secondo le modalità e procedure previste dalle disposizioni attuative della lr 32/2000.
  4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
    I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.I permessi di soggiorno validi a tal fine sono i seguenti:> permesso di soggiorno per lavoro autonomo;> permesso di soggiorno per lavoro subordinato;> permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro;> permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare;> permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e ter del T.U. in materia di immigrazione, D. Lgs. N. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri;> permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore;> permesso di soggiorno per motivi umanitari;> permesso di soggiorno per attesa occupazione; > permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998).


C1 - Riferimenti Normativi di cui al quadro C

  1. Requisiti oggettivi
    DPR 6.06.2001 n. 380; lr 03.01.2005 n. 1; l 26.10.1996 n. 447 ; dlgs. 03.04.2006 n. 152; lr 1.12.1998 n. 89; lr 31.05.2006 n. 20; Dlgs 19.09.1994 n. 626; l 05.03.1990 n. 46; dpgr 2.10.2007 n. 47/R 
  2. Requisiti soggettivi morali
    l 31.05.1965, n. 575 
  3. Requisiti soggettivi professionali
    lr 31.05.2004 n. 28; dpgr 2.10.2007 n. 47/R 
  4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
    dlgs 25.07.1998 n. 286; l 6.03.1998 n. 40; dpr 31.08.1999 n. 394 



D - Endoprocedimenti relativi alla verifica dei requisiti previsti per i fabbricati e gli impianti
Prima di esaminare il quadro degli adempimenti eventualmente previsti per l'esercizio dell'attività  individuata nel quadro A è necessario verificare che siano stati svolti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa per realizzare/modificare i fabbricati e gli impianti che verranno utilizzati per lo svolgimento dell'attività. In via generale per la realizzazione/modifica dei fabbricati e degli impianti relativi all'attività individuata nel quadro A è necessaria l'attivazione dei seguenti endoprocedimenti prima di quelli relativi all'esercizio dell'attività: Nota bene: gli endoprocedimenti qui indicati devono essere attivati anche quando non è richiesta nessuna domanda/dichiarazione/notifica per l'esercizio dell'attività.


D1 - Normativa applicabile agli endoprocedimenti indicati nei quadri D
Vengono indicati i riferimenti normativi degli endoprocedimenti specifici relativi all'attività. Per gli altri riferimenti normativi degli endoprocedimenti indicati al quadro D di carattere generale il riferimento è presente nelle schede di spiegazione dei singoli endoprocedimenti apribili nel quadro D.

Adempimento

Norme Nazionali

Norme Regionali

Ambientali

dm Interno 9.04.1994dm Interno 20.12.1999

 

Edilizi

dlgs 09.04.2008 n. 81

dpgr 13.02.2007 n. 7/R

Esercizio di attività

l 4.01.1990 n.1l 02.04.2007 art. 10, c. 3

lr 31.05.2004 n. 28dpgr 2.10.2007 n. 47/R

Prevenzione incendi

dpr 6.06.2001 n. 380l 9.01.1989 n. 13dlgs 22.01.2004 n. 42rd 30.12.1923 n. 3267

lr 03.01.2005 n. 1lr 21.03.2000 n. 39

Igienico-sanitari

dpr 22.10.2001 n. 462dm Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37

 



E - Cosa serve per iniziare l'esercizio dell'attività

Segnalazione certificata inizio attività


E1 Normativa applicabile agli endoprocedimenti indicati nei quadri E

Adempimento

Norme Nazionali

Norme Regionali


E2 Se sono necessari endoprocedimenti per l'esercizio dell'attività  indicare cosa si deve fare per presentare la documentazione

  • A chi si presenta la documentazione:
  • Quando si può iniziare l'attività : immediatamente dopo aver ottenuto dal sistema di accettazione telematico la ricevuta di avvenuta consegna
  • Precisare se sono necessarie altre comunicazioni prima di iniziare: non sono necessarie altre comunicazioni
  • Tempi previsti per la conclusione del procedimento: - 60 giorni dalla data della ricevuta di avvenuta consegna. - Procedimento di controllo (verifica dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale per l'esercizio dell'attività): il Suap verifica la completezza formale della segnalazione ed invia ricevuta di verifica positiva; entro 60 giorni dalla data di ricevuta di avvenuta consegna il Suap, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, puo' trasmettere all'interessato, per via telematica, eventuali richieste istruttorie; l'eventuale richiesta istruttoria sospende il termine previsto per la conclusione del procedimento di controllo; il Suap assegna all'interessato un termine massimo, non superiore a 30 giorni, per la presentazione di quanto richiesto.
  • Ulteriori annotazioni sulla documentazione:


E2.1 Dichiarazioni relative alla specifica attività

E3 Quanto e come si deve pagare per gli endoprocedimenti indicati nei quadri E

  • Marche da bollo: 0
  • Contributi/Oneri:  
  • Diritti di segreteria:
  • Diritti di istruttoria SUAP:  
  • Indicazioni sui pagamenti:


E4 Elenco allegati da produrre e relative spiegazioni

Adempimento

Tipologia

Codice

Spiegazioni



F - Adempimenti successivi

G - Quando scade l'endoprocedimento relativo all'esercizio di attività

  1. Indicare la data di scadenza:
  2. Come si rinnova (indicare cosa bisogna fare per il rinnovo):
  3. Dove si rinnova (indicare l'ente competente):


H - Note

Riepilogo validità scheda

  • Data inizio: 30/11/2012
  • Data fine: in corso di validità