Impianti di telecomunicazioni uguali o inferiori a 20 watt

61.10.2R - GESTIONE DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE FISSA CON POTENZA UGUALE O INFERIORE A 20 WATT (INSTALLAZIONE)

AVVIO


B - Individuazione attività
Sono impianti fissi per telecomunicazioni uno o più trasmettitori, ovvero un insieme di trasmettitori e ricevitori, incluse le apparecchiature accessorie, necessari, in una data postazione, ad assicurare un servizio di radiocomunicazione.Si intende per fornitura di una rete di comunicazione elettronica la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete.Si intende per esercizio degli impianti fissi l’attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazione. 
B1 - ALTRI ELEMENTI INFORMATIVI SPECIFICI RELATIVI ALL'ATTIVITA'
C - Che requisiti deve avere

  1. Requisiti oggettivi
    Possesso dell’autorizzazione generale per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni
  2. Requisiti soggettivi morali
    Il titolare, il legale rappresentante della società e tutti i soggetti con potere di rappresentanza non devono essere sottoposti ad una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575, riportate nell’Allegato 1 del dlgs. 8 agosto 1994 n. 490; tali suddette cause non devono sussistere nei confronti della società/consorzio.In particolare, secondo la norma sopra citata, quando si tratta si associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione attestante il possesso del requisito di moralità deve riferirsi, oltre che all’interessato:a) alle società;b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante ed agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;c) per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;f) per le società di cui all’articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
  3. Requisiti soggettivi professionali
    Iscrizione nel registro delle imprese
  4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
    I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.I permessi di soggiorno validi a tal fine sono i seguenti:> permesso di soggiorno per lavoro autonomo;> permesso di soggiorno per lavoro subordinato;> permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro;> permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare;> permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e ter del T.U. in materia di immigrazione, D. Lgs. N. 286/1998) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri;> permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore;> permesso di soggiorno per motivi umanitari;> permesso di soggiorno per attesa occupazione; > permesso di soggiorno per motivi straordinari (art. 5 c. 6 L. n. 40/1998).


C1 - Riferimenti Normativi di cui al quadro C

  1. Requisiti oggettivi
    dlgs 1.08.2003 n. 259 art. 25 
  2. Requisiti soggettivi morali
    l 31.05.1965 n. 575 
  3. Requisiti soggettivi professionali
    l 29.12.1993 n. 580; dpr 7.12.1995 n. 581 
  4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
    dlgs 25.07.1998 n. 286; l 6.03.1998 n. 40; dpr 31.08.1999 n. 394 



D - Endoprocedimenti relativi alla verifica dei requisiti previsti per i fabbricati e gli impianti
Prima di esaminare il quadro degli adempimenti eventualmente previsti per l'esercizio dell'attività  individuata nel quadro A è necessario verificare che siano stati svolti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa per realizzare/modificare i fabbricati e gli impianti che verranno utilizzati per lo svolgimento dell'attività. In via generale per la realizzazione/modifica dei fabbricati e degli impianti relativi all'attività individuata nel quadro A è necessaria l'attivazione dei seguenti endoprocedimenti prima di quelli relativi all'esercizio dell'attività: Nota bene: gli endoprocedimenti qui indicati devono essere attivati anche quando non è richiesta nessuna domanda/dichiarazione/notifica per l'esercizio dell'attività.


D1 - Normativa applicabile agli endoprocedimenti indicati nei quadri D
Vengono indicati i riferimenti normativi degli endoprocedimenti specifici relativi all'attività. Per gli altri riferimenti normativi degli endoprocedimenti indicati al quadro D di carattere generale il riferimento è presente nelle schede di spiegazione dei singoli endoprocedimenti apribili nel quadro D.

Adempimento

Norme Nazionali

Norme Regionali

Esercizio di attività

D.Lgs 01.08.2003 n. 259

 

Prevenzione incendi

l 22.02.2001 n. 36

 

Igienico-sanitari

dpr 6.06.2001 n. 380dlgs 22.01.2004 n. 42rd 30.12.1923 n. 3267

lr 03.01.2005 n. 1lr 27.07.2007 n. 41lr 21.03.2000 n. 39



E - Cosa serve per iniziare l'esercizio dell'attività

Segnalazione certificata inizio attività


E1 Normativa applicabile agli endoprocedimenti indicati nei quadri E

Adempimento

Norme Nazionali

Norme Regionali

Esercizio di attività 7

D.Lgs 01.08.2003 n. 259

 


E2 Se sono necessari endoprocedimenti per l'esercizio dell'attività  indicare cosa si deve fare per presentare la documentazione

  • A chi si presenta la documentazione:
  • Quando si può iniziare l'attività : immediatamente dopo aver ottenuto dal sistema di accettazione telematico la ricevuta di avvenuta consegna
  • Precisare se sono necessarie altre comunicazioni prima di iniziare: non sono necessarie altre comunicazioni
  • Tempi previsti per la conclusione del procedimento: - 60 giorni dalla data della ricevuta di avvenuta consegna. - Procedimento di controllo (verifica dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale per l'esercizio dell'attività): il Suap verifica la completezza formale della segnalazione ed invia ricevuta di verifica positiva; entro 60 giorni dalla data di ricevuta di avvenuta consegna il Suap, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, puo' trasmettere all'interessato, per via telematica, eventuali richieste istruttorie; l'eventuale richiesta istruttoria sospende il termine previsto per la conclusione del procedimento di controllo; il Suap assegna all'interessato un termine massimo, non superiore a 30 giorni, per la presentazione di quanto richiesto.
  • Ulteriori annotazioni sulla documentazione:


E2.1 Dichiarazioni relative alla specifica attività

E3 Quanto e come si deve pagare per gli endoprocedimenti indicati nei quadri E

  • Marche da bollo: 2
  • Contributi/Oneri:  
  • Diritti di segreteria:
  • Diritti di istruttoria SUAP:  
  • Indicazioni sui pagamenti:


E4 Elenco allegati da produrre e relative spiegazioni

Adempimento

Tipologia

Codice

Spiegazioni



F - Adempimenti successivi

G - Quando scade l'endoprocedimento relativo all'esercizio di attività

  1. Indicare la data di scadenza:
  2. Come si rinnova (indicare cosa bisogna fare per il rinnovo):
  3. Dove si rinnova (indicare l'ente competente):


H - Note

Riepilogo validità scheda

  • Data inizio: 11/11/2015
  • Data fine: in corso di validità