SOMMINISTRAZIONE AI SOCI DEL CIRCOLO

56.210 R - Somministrazione e preparazione di alimenti e bevande riservate ai soci dei circoli

AVVIO


B - Individuazione attività
Attività di vendita di alimenti e bevande, comprensiva di quelli preparati in loco, per il consumo sul posto, effettuata nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli privati ai sensi della vigente normativa. 
B1 - ALTRI ELEMENTI INFORMATIVI SPECIFICI RELATIVI ALL'ATTIVITA'La somministrazione di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico. Qualora avvenga la somministrazione di bevande alcoliche deve essere fatta comunicazione alla questura.
C - Che requisiti deve avere

  1. Requisiti oggettivi
    L'attività di somministrazione e preparazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di impatto ambientale.
  2. Requisiti soggettivi morali
    - mancanza di condanne non inferiori a tre anni per delitti non colposi, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; - mancanza di condanne per delitti contro l'economia pubblica, l’industria ed il commercio e per i delitti di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, estorsione, delitti contro la persona commessi con violenza- mancanza di condanne per delitti contro l’igiene e la sanità pubblica- mancanza di due o più condanne nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali- non essere incorsi nelle sanzioni o nelle limitazioni all'esercizio dell'attività previste dalla cd. Normativa Antimafia; -non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza salvo che non si sia ottenuta la riabilitazione- non essere stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione adottate dalla legge nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità;- non essere stati sottoposti all’applicazione di misure di sicurezza. Le condanne di cui sopra devono essere accertate con sentenza di condanna passata in giudicato.Il divieto di esercizio dell’attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora al pena si sia estinta in altro modo il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Se è stata concessa la sospensione condizionale della pena non si applica il divieto di esercizio dell’attività.Il titolare, il legale rappresentante della società e tutti i soggetti con potere di rappresentanza non devono essere sottoposti ad una delle cause di divieto, decadenza e di sospensione previste, dall’art.67 del D.lgs 06/09/2011 n.159 (Codice delle Leggi Antimafia); tali suddette cause non devono sussistere nei confronti della società/consorzio.In particolare, secondo la norma sopra citata, quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione attestante il possesso del requisito di moralità deve riferirsi, oltre che all'interessato:a) alle società;b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. In caso di impresa individuale, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal titolare dell'impresa, o dall’eventuale preposto.in caso di società, associazioni o organismi collettivi, il possesso dei requisiti e' richiesto con riferimento al legale rappresentante, al preposto all’attività commerciale ed a tutti i soggetti individuati dall' articolo 2, comma 3, del D.P.R.3/6/1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia); - essere in regola con l’adempimento dell’obbligo scolastico dei figli minori
  3. Requisiti soggettivi professionali
    nessuno
  4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
    I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative. I permessi di soggiorno validi a tale fine sono i seguenti:- permesso di soggiorno per lavoro autonomo - permesso di soggiorno per lavoro subordinato - permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro - permesso di soggiorno per motivi familiari o ricongiungimento familiare - permesso di soggiorno per integrazione nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter del T.U. in materia di immigrazione, dlgs 25.07.98 n. 286) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri - permesso di soggiorno per ingresso al seguito del lavoratore - permesso di soggiorno per motivi umanitari - permesso di soggiorno per attesa occupazione - permesso di soggiorno per motivi straordinari (L.06.03.98 n. 40 art. 5 c.6) .


C1 - Riferimenti Normativi di cui al quadro C

  1. Requisiti oggettivi
    reg CE 852/2004; rd 18.06.31 n.773; rd 06.05.1940 n. 635; dpr 04.04.01 n. 235; lr 07.02.05 n. 28; D.M. 17.12.1992 , n° 564, d.lgs 12.03.2010 n.59 
  2. Requisiti soggettivi morali
    d.lgs 12.03.2010 n.59; lr 07.02.05 n. 28 
  3. Requisiti soggettivi professionali
    d.lgs 12.03.2010 n.59 
  4. Requisiti per i cittadini extracomunitari
    dlgs 25.07.98 n. 286; l 06.03.98 n. 40; dpr 31.08.99 n. 394 



D - Endoprocedimenti relativi alla verifica dei requisiti previsti per i fabbricati e gli impianti
Prima di esaminare il quadro degli adempimenti eventualmente previsti per l'esercizio dell'attività  individuata nel quadro A è necessario verificare che siano stati svolti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa per realizzare/modificare i fabbricati e gli impianti che verranno utilizzati per lo svolgimento dell'attività. In via generale per la realizzazione/modifica dei fabbricati e degli impianti relativi all'attività individuata nel quadro A è necessaria l'attivazione dei seguenti endoprocedimenti prima di quelli relativi all'esercizio dell'attività: Nota bene: gli endoprocedimenti qui indicati devono essere attivati anche quando non è richiesta nessuna domanda/dichiarazione/notifica per l'esercizio dell'attività.


D1 - Normativa applicabile agli endoprocedimenti indicati nei quadri D
Vengono indicati i riferimenti normativi degli endoprocedimenti specifici relativi all'attività. Per gli altri riferimenti normativi degli endoprocedimenti indicati al quadro D di carattere generale il riferimento è presente nelle schede di spiegazione dei singoli endoprocedimenti apribili nel quadro D.

Adempimento 

Norme Nazionali 

Norme Regionali 

Esercizio di attività

reg. CE 852/2004

LR. 07.02.2005, n.28



E - Cosa serve per iniziare l'esercizio dell'attività

Segnalazione certificata inizio attività


E1 Normativa applicabile agli endoprocedimenti indicati nei quadri E

Adempimento

Norme Nazionali

Norme Regionali


E2 Se sono necessari endoprocedimenti per l'esercizio dell'attività  indicare cosa si deve fare per presentare la documentazione

  • A chi si presenta la documentazione:
  • Quando si può iniziare l'attività : immediatamente dopo aver ottenuto dal sistema di accettazione telematico la ricevuta di avvenuta consegna
  • Precisare se sono necessarie altre comunicazioni prima di iniziare: non sono necessarie altre comunicazioni
  • Tempi previsti per la conclusione del procedimento: - 60 giorni dalla data della ricevuta di avvenuta consegna. - Procedimento di controllo (verifica dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale per l'esercizio dell'attività): il Suap verifica la completezza formale della segnalazione ed invia ricevuta di verifica positiva; entro 60 giorni dalla data di ricevuta di avvenuta consegna il Suap, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, puo' trasmettere all'interessato, per via telematica, eventuali richieste istruttorie; l'eventuale richiesta istruttoria sospende il termine previsto per la conclusione del procedimento di controllo; il Suap assegna all'interessato un termine massimo, non superiore a 30 giorni, per la presentazione di quanto richiesto.
  • Ulteriori annotazioni sulla documentazione:


E2.1 Dichiarazioni relative alla specifica attività
Il presidente dell'Associazione o del Circolo deve dichiarare nella modulistica di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 71 del d.lgs. 12.03.2010.
E3 Quanto e come si deve pagare per gli endoprocedimenti indicati nei quadri E

  • Marche da bollo:               nessuna
  • Contributi/Oneri:                     00
  • Diritti di segreteria:                    00
  • Diritti di istruttoria SUAP:     00
  • Indicazioni sui pagamenti:


E4 Elenco allegati da produrre e relative spiegazioni

Adempimento

Tipologia

Codice

Spiegazioni



F - Adempimenti successivi

G - Quando scade l'endoprocedimento relativo all'esercizio di attività


  • H - Note