Esercizi di Vicinato (superficie non superiore a mq 300) sett Non Alimentare

Si tratta dell'attività di commercio al dettaglio svolta in locali con destinazione d'uso " Commerciale" con superficie destinata alla vendita non superiore a 300 mq.

modalità di presentazione della domanda

Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di un esercizio di vicinato nel settore non alimentare si applica il regime amministrativo della SCIA (art. 19 della Legge 241/1990), prevista quando l'attività può essere avviata immediatamente.

Entro 60 giorni il Comune effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

E' sufficiente la sola Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) , utilizzando il codice attività 47.100R.

In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e deposito (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011, si applica il regime amministrativo della SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche. 

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R :

- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura, trasferimento di sede e ampliamento 

- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco. 

Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

 Per la vendita di specifici prodotti si applicano i regimi amministrativi previsti per

- la Vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi,

- la Vendita al minuto di prodotti fitosanitari,

- la Vendita di armi diverse da quelle da guerra,

- la Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari,

- la Vendita di oggetti preziosi.

 Per il subingresso in un esercizio di vicinato nel settore non alimentare si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto immediato.

E' sufficiente una comunicazione da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R.

In caso di subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e deposito (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011, si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990).

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R :

- una comunicazione per subingresso nell'esercizio di vicinato non alimentare

- una comunicazione per voltura prevenzione incendi, che sarà trasmessa dal SUAP ai Vigili del Fuoco.

 Per la cessazione di un esercizio di vicinato nel settore non alimentare si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/1990), che produce effetto con la presentazione al SUAP.

E' sufficiente una comunicazione da presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R.