VENDITA ALCOLICI

VENDITA ALCOLICI

20-11-2019

 seguito dell'approvazione del Decreto Crescita, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, è stato reintrodotto l'obbligo della denuncia fiscale per la vendita di alcolici anche per talune attività produttive che dal 2017 ne erano state esentate: esercizi pubblici, intrattenimento pubblico, ricettivi, mense aziendali, spacci annessi ai circoli privati.

Regione Toscana ha già reso disponibile il modello per la comunicazione, che vale come denuncia per la vendita di alcolici (D.Lgs. 504/1995) in corrispondenza dell'endoprocedimento ADM 1.

 

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

Per l'avvio di un'attività di vendita al minuto di alcolici in un esercizio di vicinato si applica il regime amministrativo della SCIA unica (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche. 

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.100R :

- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'esercizio di vicinato;  

- la comunicazione per la vendita al minuto di alcolici, che sarà trasmessa a cura del SUAP alla Agenzia delle Dogane. 

Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

Per l'avvio di un'attività di vendita al minuto di alcolici in una media struttura di vendita si applica il regime amministrativo della autorizzazione, cioè un provvedimento espresso del Comune 

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per  le Attività Produttive (SUAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR): 

- l'istanza in bollo di autorizzazione per l'avvio della media struttura di vendita, utilizzando il codice attività 47.102R 

- la comunicazione per la vendita al minuto di alcolici, che il SUAP trasmetterà all'Agenzia delle Dogane.

Per l'avvio di un'attività di vendita al minuto di alcolici in una grande struttura di vendita si applica il regime amministrativo della autorizzazione cioè un provvedimento espresso del Comune

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per  le Attività Produttive (SUAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR): 

- l'istanza in bollo di autorizzazione per l'avvio della grande struttura di vendita, utilizzando il codice attività 47.104R 

- la comunicazione per la vendita al minuto di alcolici, che il SUAP trasmetterà all'Agenzia delle Dogane.

 

In caso di attività commerciale già avviata, si applica il regime amministrativo della comunicazione (art. 19-bis della Legge 241/90), che produce effetto con la sola presentazione.

E' sufficiente una comunicazione da presentare all'Agenzia delle Dogane per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività dell'attività in essere.

REGOLARIZZARE LE POSIZIONI TRA IL 29/08/2017 E IL 29/06/2019

Esclusivamente per regolarizzare le posizioni degli esercenti che abbiano avviato o siano subentrati in un'attività avviata precedentemente al 29/08/2017 (data di entrata in vigore dell'art. 1 comma 178 della L.124/2017 che prevedeva la soppressione dell'obbligo di denuncia) o durante il periodo di vigenza della soppressione dell'obbligo (dal 29/08/2017 al 29/06/2019), l'Agenzia delle Dogane ha chiarito che la richiesta di licenza o l'aggiornamento della licenza devono essere effettuati direttamente all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, presentando la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa e utilizzando il modello allegato alla circolare stessa, senza coinvolgere il SUAP.